Statuto | Breve Biografia |
| Mardid 2011 |
| Il Logo |
| Vescovo Emerito |
| Messaggi |
| Statuto |
| Membri |
| Associazioni |
| Regolamento |
| Pubblicazioni |
| C.S.Giovani in Lavoro |
| Statuto |
|
|
|
|
Art. 1 E' istituita nella diocesi di Caserta all'interno del Centro Pastorale Giovanile la Consulta. Art. 2 La Consulta riconosce nel Cristo morto e risorto il principio, il fondamento e il termine ultimo di ogni sua attività pastorale espletata a servizio della maturazione umana e spirituale dei giovani. Art. 3 La Consulta ha lo scopo di rappresentare tutte le realtà giovanili ecclesiali della nostra chiesa locale e di essere, nei confronti del mondo dei giovani, segno di comunione e di servizio. Art. 4 La Consulta accoglie e cerca di concretizzare le indicazioni di pastorale giovanile del Santo Padre per la chiesa universale e del Nostro Vescovo per la Chiesa Casertana, è attenta alle diverse problematiche che investono l'uomo contemporaneo e alimenta lo spirito missionario dei giovani nella comunità locale. Art. 5 I compiti della Consulta sono: a) informazione e divulgazione dei cammini di fede specifici di ogni realtà ecclesiale; Art. 6 Per realizzare i propri scopi nella Consulta vengono costituiti i seguenti organismi: Art. 7 La presidenza della consulta è formata dal Presidente e dal vicepresidente. Il presidente è il Vescovo e il Vicepresidente è il direttore del Centro Pastorale Giovanile. Art. 8 II direttivo è composto da mèmbri di diritto e mèmbri eletti dal vescovo. I mèmbri di diritto sono i responsabili (o loro delegati) delle diverse realtà ecclesiali giovanili diocesane : Azione Cattolica (A. C.), Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani ( AGESCI), Associazione Nazionale San Paolo Italia (ANSPI), Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI),Movimento dei focolari, Istituto Salesiano, Fondazione Villaggio dei Ragazzi. Art. 9 La segreteria coincide con la segreteria del Centro Pastorale Giovanile. Art. 10 Il presente statuto e approvato da tutti i componenti aventi diritto, da loro firmato e successivamente approvato dal Vescovo, che lo rende esecutivo per tutti gli effetti indicati. Art 11 Il presente statuto può essere modificato e/o ampliato mediante la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto e con l'approvazione successiva del Vescovo. |